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REGOLAMENTO ANTIDOPING

PREAMBOLO

Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;

Considerato che per doping si intende sia l’assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o comunque in grado di incrementarne artificiosamente le prestazioni, sia la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite non consentite dalla Commissione Medica del CIO;

Considerato, altresì, che nella Dichiarazione conclusiva di Losanna si indica, tra l’altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate ad allenatori ed a dirigenti resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che nondimeno potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un’eventuale modifica delle sanzioni stesse;

Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completate le procedure di competenza degli Organi federali;

Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Italiana Pallacanestro adotta il seguente Regolamento Antidoping.

 

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Definizione del doping nello sport

     

  1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende:

    a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo;

    b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di incrementarne artificiosamente le prestazioni;

    c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti;

     

  2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.

     

  3. Il doping è vietato e comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Movimento Olimpico, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalla F.I.B.A. e dalla F.I.P..

     

  4. L’elenco formulato dal CIO, di cui all’art. 1 comma 1 lettera c), relativo alle "Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti" viene recepito dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., che ne fissa l’entrata in vigore per tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate, in una data di almeno trenta giorni posteriore alla data della delibera di recepimento. La F.I.P. provvederà agli atti conseguenti e a darne la massima divulgazione presso gli affiliati.

 

TITOLO II

ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ’ ANTIDOPING

ART. 2

Commissione Antidoping

     

  1. E’ istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da nove membri, di cui due con l’incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.
  2. La Commissione inoltre intraprende appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti l’attività antidoping dell’Ente; elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping; assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della collaborazione degli organi del C.O.N.I. e della FIP; procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I. e dalla FIP ed effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte emendative; esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalla FIP; dispone specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la FMSI, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento. Possono essere sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIP.
  3. La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alla FIP, da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi.
  4. I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini.
  5. La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della FIP. La Commissione provvede ad inviare all’atleta e contestualmente alla FIP, tramite telegramma, la convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo medesimo. La FIP è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all’atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L’atleta che non si presenta all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad informare l’U.C.A.A., per l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping.
  6. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l’atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara e dell’allenamento o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In questo caso, l’Ispettore Medico deve concedere all’atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica.
  7. La Federazione è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa:

    a) i nominativi dei componenti della commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);

    b) l’elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell’atleta e della Società di appartenenza;

    c) i calendari agonistici nazionali, internazionali ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno;

    d) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell’anno;

    e) i risultati agonistici ottenuti dagli atleti di interesse nazionale nelle gare nazionali ed internazionali;

    f) i nominativi degli atleti italiani tesserati che sono stati sottoposti ai controlli antidoping, in gara ed a sorpresa, da parte della FIP e della F.I.B.A., nonché l’esito dei suddetti controlli.

  8. La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della FIP, determina a carico di questa l’obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili della FIP non provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente comma, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I..
  9. La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I.-
  10. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione adotta un regolamento interno di funzionamento ove siano tra l’altro definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di cui la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alla FIP.

     

ART. 3

Commissione Scientifica Antidoping

     

  1. E’ istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in posizione di piena autonomia rispetto ad esso, la Commissione Scientifica Antidoping, composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri e da un Segretario, scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche oltre che del C.O.N.I. stesso.
  2. La Commissione Scientifica Antidoping ha, soprattutto, le seguenti funzioni:
  1. fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;
  2. fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
  3. svolge attività educativo - didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
  4. agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti;
  5. svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;
  6. sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
  7. propone alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., curandone l’attuazione, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti.

 

ART. 4

Ufficio di Procura Antidoping

     

  1. L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia rispetto ad esso, ha la funzione di compiere gli atti necessari all’accertamento delle responsabilità dell’atleta e di altri aderenti alla FIP che abbiano posto in essere comportamenti che costituiscono violazione dell’articolo 1 del presente regolamento e delle norme in materia di doping. L’Ufficio di Procura Antidoping ha sede presso il C.O.N.I..
  2. L’Ufficio di Procura Antidoping è competente in via esclusiva ad indagare in ordine alle violazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento nonché sull’uso, sulla vendita, sulla cessione o, comunque, sul procacciamento all’atleta di sostanze doping; sull’istigazione, anche non accolta; e sull’accordo, anche non attuato, per farne uso, ed altresì sull’uso da parte dell’atleta o sull’atleta di metodi vietati dalle norme in materia di doping.
  3. L’Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da sette Procuratori e da un Segretario.
  4. Il Procuratore Capo assegna i procedimenti di indagine ad uno o più Procuratori ovvero li effettua personalmente e coordina l’attività dei Procuratori. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore titolare delle indagini può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi.
  5. L’Ufficio di Procura Antidoping, nell’esercizio delle funzioni, per l’espletamento delle indagini, può richiedere alla FIP ogni documento necessario e, per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi di funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni.

 

ART. 5

Ufficio Coordinamento Attività Antidoping

(U.C.A.A.)

     

  1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l’attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l’U.C.A.A. coordina l’effettuazione dei controlli a sorpresa disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli ordinari disposti dalla Federazione, disponendo delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell’ambito delle attività antidoping dell’Ente.
  2. L’U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione A da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana, predispone gli adempimenti per la esecuzione delle analisi di revisione. In esito alle analisi di revisione provvede alle comunicazioni di rito ai fini della attività di competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e della FIP.
  3. L’U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull’andamento dei procedimenti disciplinari adottati dalla Procura e dagli organi di giustizia federale, nonché sulle sanzioni comminate.

 

ART. 6

Federazione Medico Sportiva Italiana

     

  1. L’espletamento dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa è svolto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, con la quale la FIP stipula un’apposita convenzione per i controlli ordinari, in base alla quale è conferito il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal CIO, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento.
  2. E’ facoltà della FMSI, d’intesa con la FIP, inviare, ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri accreditati dal CIO.

 

ART. 7

Commissione Federale per il Controllo Antidoping

     

  1. E’ istituita, presso la sede federale, la Commissione Controllo Antidoping della FIP presieduta da un Consigliere Federale, nominato dal Consiglio Federale, e composta dal Medico Federale e dal Segretario Generale della Federazione, un funzionario federale ricopre l’incarico di Segretario.
  2. La Commissione fornisce, alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione tutte le informazioni di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
  3. La Commissione ha il compito di stabilire in quali gare deve essere effettuato il controllo antidoping, di studiare le risultanze dei controlli effettuati di proporre al Consiglio federale eventuali aggiornamenti da apportare al Regolamento Antidoping della Federazione ed agli elenchi delle sostanze e metodi doping.
  4. La Commissione procede all’estrazione mediante sorteggio delle partite in occasione delle quali deve essere fatto il controllo antidoping, e ne dà tempestiva comunicazione alla F.M.S.I. che provvede a sua volta a designare gli Ispettori Medici, e per conoscenza all’U.C.A.A..
  5. La Commissione, inoltre, può disporre l’effettuazione del controllo antidoping in occasione di partite di qualsiasi campionato, di spareggio, play off, play out, al di fuori dell’attività agonistica ufficiale (tornei e allenamenti) e quando giustificati e gravi motivi lo richiedano.
  6. Sui sorteggi delle gare oggetto di controllo, sulle decisioni della Commissione Antidoping della Federazione sulla esecuzione dei prelievi, deve essere mantenuto il segreto.
  7. L’incarico di componente della Commissione Federale per il Controllo Antidoping è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Società sportive affiliate alla FIP, ed ha durata annuale.

 

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

ART. 8

Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli antidoping

     

  1. La FIP ha l’obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli antidoping inserendo nel bilancio di previsione la corrispondente previsione di spesa. La realizzazione del programma avverrà d’intesa con la FMSI e verrà regolata da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I.
  2. La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull’esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d’ufficio.
  3. In occasione di gare ufficiali od autorizzate dalla FIP, per l’effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un apposito locale, possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere espletate le operazioni di controllo previste. Il locale deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di un tavolo e sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate.
  4. Gli atleti, i medici sociali, i massofisioterapisti, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping.
  5. L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo riceve da parte della FMSI la lettera ufficiale, esibendo la quale può accedere all’impianto ed agli spogliatoi.. Copia della lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico al responsabile della società ospitante o della organizzazione della gara.
  6. Fra il primo ed il secondo tempo della gara, l’Ispettore Medico si recherà negli spogliatoi e comunicherà agli arbitri ed ai dirigenti accompagnatori delle due squadre, che alla fine della gara stessa sarà effettuato il controllo antidoping.
  7. Per i farmaci soggetti a restrizione d’uso è fatto obbligo di consegnare in busta chiusa e sigillata, all’Ispettore Medico designato che le controfirma, le eventuali certificazioni individuali degli atleti sorteggiati, utilizzando l’apposito modello, nelle quali saranno indicati, oltre alle generalità dell’atleta, sostanze, dosi e tempi del trattamento.
  8. Nel locale adibito al controllo antidoping, immediatamente dopo la fine della gara, e non oltre 10 minuti dal termine della stessa, l’Ispettore Medico alla presenza dei medici delle due società, oppure, in loro assenza, dei Dirigenti accompagnatori, procederà al sorteggio dei due atleti per ciascuna squadra tra quelli iscritti a referto e comunicherà il nome di atleti per eventuali controlli specifici o personalizzati o mirati, i quali dovranno sottoporsi al prelievo. Devono ugualmente essere oggetto di sorteggio gli atleti espulsi nel corso della gara e quelli che hanno abbandonato il campo per infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero.
  9. Dopo l’effettuazione del sorteggio gli atleti estratti dovranno recarsi nel locale riservato al Controllo Antidoping.
  10. L’Ispettore Medico deve organizzare le operazioni di prelievo in maniera da garantire l’assoluta regolarità delle stesse con il minor disagio per gli atleti sorteggiati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione.
  11. Gli atleti estratti a sorte, identificati dall’Ispettore Medico, previa esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni.

    Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping, constatandone visivamente l’integrità. Il kit è costituito da:

    - un recipiente per la raccolta delle urine;

    - un flacone contrassegnato con la lettera A;

    - un flacone contrassegnato con la lettera B.

    Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping.

  12. Oltre all’Ispettore Medico ed agli atleti sorteggiati, sono esclusivamente ammessi nel locale, il medico oppure, in sua assenza, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra ed, in caso di controlli a sorpresa, anche l’incaricato della Commissione Antidoping del C.O.N.I.. La raccolta del campione di urine, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore.
  13. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l’atleta rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all’atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale.

    Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare le operazioni di prelievo.

  14. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'Ispettore Medico, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B, in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità.

    Ciascun flacone viene chiuso con l'applicazione di un sigillo contraddistinto da un numero di codice.

  15. L'Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul "Verbale di prelievo antidoping". Il valore del pH deve essere compreso fra il 5 e 7 ed il valore della densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.
  16. L'Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il "verbale di prelievo antidoping", secondo il modello predisposto dall’U.C.A.A., relativo ai controlli ordinari e a sorpresa, in quattro copie auto - ricalcanti che, debitamente firmate dall'atleta, dall'Ispettore Medico e dal medico o dirigente accompagnatore della società di appartenenza dell’atleta, devono essere inviate, in originale, come segue:

    a) la prima copia non contiene alcun dato identificativo dell'atleta e deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping della FMSI;

    b) la seconda copia deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata alla Ufficio Coordinamento Attività Antidoping. Sul fronte esterno di tale busta devono essere riportati a cura dell'Ispettore Medico i riferimenti relativi alla Federazione Italiana Pallacanestro, alla gara, alla località ed alla data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico o notifiche di farmaci somministrati all'atleta controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all'U.C.A.A.;

    c) la terza copia deve essere inserita, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b, nell'apposita busta indirizzata alla Federazione Italiana Pallacanestro - Commissione Antidoping. Sul fronte esterno di tale busta devono essere riportati, a cura dell'Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla Federazione Italiana Pallacanestro, alla gara, alla località ed alla data di svolgimento;

    d) la quarta copia, inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), viene consegnata all'atleta, oppure al dirigente accompagnatore od al medico della società di appartenenza dell'atleta controllato.

    Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell'atleta.

  17. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b), c), e d) hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del laboratorio, le buste sopraindicate potranno essere distrutte.

    Ciascuna delle buste indicate ai precedenti punti a), b) e c) deve contenere una delle quattro copie del "verbale di prelievo antidoping".

    La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A).

    Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate e controfirmate dall'Ispettore Medico. Le buste b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all'U.C.A.A. ed alla FIP a cura dell'Ispettore Medico.

  18. L'Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e/o medico al quale l'atleta si sia sottoposto negli ultimi sette giorni. A parte in una relazione scritta l'ispettore Medico deve inoltre segnalare alla Procura Antidoping eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massofisioterapisti, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l'atleta sorteggiato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.
  19. I quattro flaconi contrassegnati con la lettera A devono essere inseriti nel contenitore contrassegnato con la lettera A. I quattro flaconi contrassegnati con la lettera B devono essere inseriti nel contenitore contrassegnato con la lettera B. Ciascun contenitore viene chiuso dall'Ispettore Medico con un sigillo, contraddistinto da un numero di codice.
  20. I contenitori A e B debitamente sigillati, come detto, e la busta impermeabile contenente la documentazione indicata precedentemente, devono essere inseriti nella apposita borsa per la spedizione che a sua volta viene chiusa con un sigillo contraddistinto da un numero di codice.

    Tutte le suddette operazioni devono essere eseguite alla presenza dell'atleta e del medico o del dirigente accompagnatore della società. A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori e la borsa siano stati sigillati in modo corretto e che i "numeri di codice" dei sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondono a quanto riportato sul "verbale di prelievo antidoping". Detto modulo deve essere firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico oppure dal dirigente accompagnatore della società e dall'Ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul "verbale di prelievo antidoping" dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati.

  21. L'inoltro della borsa al Laboratorio di Analisi Antidoping della FMSI è effettuato, con mezzo celere, a cura e sotto la direzione dell'Ispettore Medico, con la massima assistenza della società ospitante.

    L'apertura della borsa e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping della FMSI. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed i loro contenuti vengono utilizzati per la prima analisi dei campioni prelevati.

    Il contenitore B, verificatane l'integrità dei sigilli, viene conservato sigillato nel frigorifero del Laboratorio e, in caso di presunta positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell’analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all'atleta riscontrato positivo alla prima analisi.. Alle operazioni di contro analisi ha facoltà di assistere l'atleta interessato e/o un suo rappresentante, delegato, può essere assistito da un consulente al quale è consentito di presenziare; hanno facoltà di presenziare, altresì, un funzionario dell’U.C.A.A. ed un rappresentante della Commissione Antidoping della F.I.P..

    Per quanto attiene alle procedure si rimanda a quanto previsto al successivo art. 9

    Le analisi dei campioni A e B vengono svolte per il tramite del Laboratorio di Analisi Antidoping secondo le modalità e le norme stabilite dal CIO.

  22. Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall'atleta, dal medico della società o dell'atleta, se presente, dall'Ispettore Medico e anche dal rappresentante della medesima Commissione, se presente.

 

TITOLO IV

ADEMPIMENTI E SANZIONI

ART. 9

Adempimenti conseguenti ai casi di positività

  1. I risultati delle analisi sono comunicati dalla FMSI all'U.C.A.A..
  2. L'accertamento della identità dell'atleta avviene presso l'U.C.A.A. mediante il confronto contestuale tra la comunicazione relativa all'esito di positività emesso dal Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell'U.C.A.A. ed il verbale del prelievo antidoping in possesso della FIP. I predetti verbali vengono chiusi, e conservati così come descritto al precedente articolo. Ai fini dell'identificazione dell'atleta i funzionari dell'U.C.A.A. e della FIP debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.
  3. Una volta determinata l'identità dell'atleta, l'U.C.A.A. provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della F.I.P., all'atleta ed alla Società Sportiva di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.P.) e all'Ufficio di Procura Antidoping e richiede immediatamente alla F.M.S.1. di fissare la data di effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione. La Federazione verifica in ogni caso l'avvenuta ricezione della notifica destinata all'atleta od alla società dell'atleta, o ne cura il perfezionamento.
  4. L'analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping possibilmente entro i sette giorni successivi alla data di invio della comunicazione di positività da parte dell'U.C.A.A.. La data fissata per l'analisi di revisione è comunicata dall'U.C.A.A. al Presidente della FIP , all’atleta riscontrato positivo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.P.).

    Alle analisi di revisione può assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall’atleta stesso o dalla società di appartenenza con lettera a mezzo fax che pervenga all'U.C.A.A., entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di contro analisi. L'atleta o il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente indicato. Il laboratorio non consentirà l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall'U.C.A.A..

  5. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono assistere un rappresentante della FIP, ed un funzionario delegato dall’U.C.A.A..

    Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l'esito di positività, l'U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente della FIP, all'atleta risultato positivo ed alla società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.P.), nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L'U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di Procura Antidoping.

  6. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, l'U.C.A.A. provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità.
  7. I risultati dell'analisi di revisione sono inappellabili.
  8. L'atleta confermato positivo deve essere immediatamente sospeso in via cautelare dal competente organo di giustizia della F.I.P., al quale deve essere comunque deferito, e non potrà svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell'Organo di cui sopra. La decisione dovrà essere emessa entro e non oltre trenta giorni a far tempo dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall'atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall'Organo Giudicante.
  9. La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell'esito positivo delle analisi direttamente alla F.I.B.A.

 

ART. 10

Procedimento disciplinare

     

  1. L'accertamento dell'assunzione di sostanze o dell'uso di metodi vietati da parte di atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro; la somministrazione e l'assunzione di sostanze vietate da parte di tesserati; l'acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati di cui all'articolo I del presente regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o sua elusione, comportano l'attivazione del procedimento di indagine e dell'eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I. e dai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro e della F.I.B.A..

    Nel caso in cui un atleta venga riscontrato positivo in una gara svoltasi all'estero, anche sotto l’egida della FIBA, è fatto obbligo alla F.I.P. di darne immediata comunicazione all’U.C.A.A., per l'attivazione delle indagini connesse al caso.

    L'applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli organi di giustizia della Federazione., nel rispetto dei regolamenti disciplinari federali e sulla base della proposta di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping.

  2. Il Segretario Generale della FIP dà attuazione ai provvedimenti dell'Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati alla Federazione convocati a comparire dinanzi all'Organismo suddetto, per l'esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso.
  3. Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente apprezzabili, l'Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l'accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari.
  4. Completata l'indagine, l'Ufficio di Procura trasmette gli atti alla FIP, procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell'indagato ovvero all'archiviazione del procedimento medesimo se istruito nei confronti di soggetti diversi dall'atleta. Dell'avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla FIP l’Ufficio di Procura dà comunicazione ufficiale all'indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della FIP ed all'U.C.A.A.. L'Ufficio di Procura è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federale nei diversi gradi di giudizio.
  5. La FIP ricevuti gli atti dall'Ufficio di procura antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al competente organo federale di giustizia, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, alla eventuale applicazione delle sanzioni previste.

 

ART. 11

Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni

     

  1. Con la richiesta di tesseramento o rinnovo dello stesso, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo antidoping.

    Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l'elusione del prelievo ovvero l'effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento. Allo stesso modo è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.

  2. Nei confronti del tesserato alla FIP che, convocato dall'Ufficio di Procura Antidoping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito, non si presenti senza giustificato motivo, viene applicata la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta, dall'Ufficio di Procura Antidoping al giudice federale competente in primo grado e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.
  3. All'esito definitivo delle indagini, sarà ridotta la sanzione da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell'atleta che ha fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine di tesserati alla FIP, con determinazione dell'Ufficio di Procura Antidoping.
  4. La F.I.P., tramite gli Organi di Giustizia, ha la facoltà di individuare specifiche ed eccezionali circostanze attenuanti a cui può conseguire la riduzione della pena prevista dal presente articolo ai punti A), B) e C) relativamente alla prima infrazione.

    L'applicazione delle sanzioni per i casi di positività al doping, viene regolata e definita secondo quanto di seguito riportato.

  5. Costituiscono violazione delle norme antidoping:

    A)La somministrazione e/o l'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi proibite di agenti farmacologici:

    Stimolanti - Narcotici - Agenti anabolizzanti - Diuretici - Ormoni Peptidici, mimetici ed analoghi.

    B) L'utilizzo di metodi proibiti:

    Doping Ematico- Manipolazione farmacologica, chimica e fisica.

    C) L'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi farmacologiche, il cui uso è soggetto a determinate restrizioni:

    Alcool - Cannabinoidi - Anestetici locali - Corticosteroidi - Beta-bloccanti, ricorrendo le specifiche condizioni, limitazioni e divieti stabiliti per ciascuna delle predette classi.

    D) La somministrazione e/o l'assunzione delle seguenti sostanze:

    Efedrina - Fenilpropanolamina - Pseudoefedrina - Caffeina - Stricnina e relativi composti.

  6. Per le violazioni di cui al precedente punto, lettere A, B e C e per il rifiuto di sottoporsi al controllo antidoping sono applicate le seguenti sanzioni:

    - due anni di sospensione per la prima infrazione;

    - sospensione a vita per la seconda infrazione, anche se commessa in un anno sportivo non consecutivo.

  7. Per le violazioni di cui al precedente punto, lettera D) sono applicate le seguenti sanzioni:

    - un massimo di tre mesi di sospensione per la prima infrazione;

    - due anni di sospensione per la seconda infrazione;

    - sospensione a vita per la terza infrazione, anche se commesse in anni sportivi non consecutivi.

  8. Le sanzioni indicate al punto precedente sono applicate nella misura massima ivi prevista a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.
  9. A sanzioni, anche più severe di quelle previste nei precedenti comma, sono sottoposti medici, massofisioterapisti, allenatori, tecnici e dirigenti ed ogni altro tesserato che si sia accertato essere corresponsabile della pratica doping da parte di atleti risultati positivi.
  10. Le società sono comunque responsabili dell'uso di sostanze e metodi doping da parte degli atleti loro tesserati e sono passibili di una ammenda pari, nel minimo a cinque volte, nel massimo a dieci volte, il massimale previsto per le pene pecuniarie.

In caso di recidiva anche in anni sportivi non consecutivi alla Società viene applicata la penalizzazione in classifica.

     

  1. Ultimato l'iter della giustizia sportiva federale, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari, previsti dal R.E., il Segretario Generale della Federazione provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l'U.C.A.A. circa i provvedimenti adottati, trasmettendo altresì la relativa documentazione.
  2. E' fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al T.A. S. (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali.
  3. L'efficacia delle sanzioni adottate dalla Federazione si estende nell'ambito di tutte le discipline sportive di competenza delle altre Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

    L’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping provvede di volta in volta, a dare tempestiva comunicazione ufficiale alla FIP circa i provvedimenti adottati dalle FSN in materia di doping.

  4. L'illecito derivante dall'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

 

ART. 12

Oneri Finanziari

     

  1. L'onere economico relativo alle analisi è sostenuto dalla FIP. Le spese relative alla attività dell'Ispettore Medico (viaggio, pasti, indennità di missione) sono corrisposte secondo le norme federali in materia di trasferta, concordate con la F.M.S.I., con la convenzione stipulata per lo svolgimento dei controlli, e sulla base degli accordi stabiliti tra la FIP e le Leghe interessate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

Campo di applicazione

     

  1. Nelle manifestazioni sportive agonistiche che si svolgono sotto l’egida della FIBA, ove sussista contrasto tra le presenti disposizioni e quelle contenute nei regolamenti della FIBA, troveranno applicazione queste ultime, secondo i principi generali dell’ordinamento sportivo.
  2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico.

 

ART. 14

Comunicazioni ai mezzi di informazione

     

  1. L'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all'attività antidoping, è di esclusiva competenza dell'Ufficio Stampa del C.O.N.I..
  2. Spetta alla FIP l'emissione dei comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri organi ed uffici.

 

CODICE MEDICO DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE

 

CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E PRATICHE DOPING

Aggiornamento 31 gennaio 1999

(Giunta Esecutiva C.O.N.I. 12 marzo 1999 delibera n° 255)

Il doping contravviene sia all'etica sportiva sia alla scienza medica.

Il doping consiste:

1. nella somministrazione di sostanze appartenenti alle classi vietate degli agenti farmacologici

e/o

2. nel ricorso ad una serie di pratiche vietate.

 

 

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

A. Stimolanti

B. Narcotici

C. Agenti anabolizzanti

D. Diuretici

E. Ormoni peptidici , mimetici e analoghi

 

II. PRATICHE VIETATE

Doping ematico

Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche

 

III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A PARTICOLARI RESTRIZIONI

A. Alcool

B. Cannabinoidi

C. Anestetici locali

D. Corticosteroidi

E. Beta-bloccanti

 

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

Le sostanze proibite si suddividono nelle seguenti classi:

 

A. Stimolanti

B. Narcotici

C. Agenti anabolizzanti

D. Diuretici

E. Ormoni peptidici, mimetici e analoghi

 

Tutte le sostanze appartenenti alle classi vietate non possono essere utilizzate, anche ove queste non siano riportate tra gli esempi qui elencati. In tal senso, viene introdotta la dicitura "e sostanze affini". Questa definizione comprende i farmaci ritenuti affini alla classe in esame, in virtù della loro azione farmacologica e/o struttura chimica.

 

A - Stimolanti

Fra gli stimolanti rientrano vari tipi di sostanze che incrementano il livello di vigilanza, riducono la stanchezza e possono aumentare lo spirito competitivo e l'aggressività. L'uso di questi farmaci può inoltre causare la perdita della capacità di valutazione, aspetto quest'ultimo che in determinate discipline sportive può, provocare incidenti a terzi. L'amfetamina e le sostanze affini sono quelle che più notoriamente causano problemi nella pratica sportiva. Vi sono stati casi di decesso di atleti anche con somministrazione di dosi normali ed in condizioni di massima attività fisica. Non esiste alcuna motivazione di carattere medico che giustifichi l'uso delle amfetamine nello sport.

 

Un gruppo di stimolanti è costituito dalle amine simpaticomimetiche, di cui l'efedrina, la pseudoefedrina, la fenilpropanolamina e la norpseudoefedrina sono un esempio. Assunti in dosi elevate, questi stimolanti sono in grado di produrre una sollecitazione mentale e di incrementare il flusso sanguigno. Gli effetti negativi conseguenti all'assunzione di queste sostanze sono: un'alta pressione arteriosa, emicrania, frequenza cardiaca elevata e irregolare, ansia e tremori. Queste sostanze sono spesso presenti in alcuni preparati per raffreddore e febbre da fieno che possono essere acquistati in farmacia e talvolta in negozi di vendita al dettaglio senza la necessità di una ricetta medica.

 

Un altro gruppo di stimolanti è costituito dai Beta-2-agonisti, Si tratta di sostanze alquanto insolite in quanto vengono classificate sia tra gli stimolanti che tra gli agenti anabolizzanti. Somministrati per via orale o tramite iniezioni, esercitano un potente effetto stimolante ed anabolizzante.

La somministrazione di Beta-2-agonisti per via orale e tramite iniezione è vietata.

 

Soltanto l'uso dei seguenti Beta-2-agonisti per via inalatoria è consentito: salbutamolo***, salmeterolo*** e terbutalina, come di seguito riportato.

 

Le sostanze vietate della classe (A) includono i seguenti esempi:

 

amineptina , amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina *, carfedon, cocaina, efedrina **, fencamfamina, mesocarbo, pentetrazolo, pipradolo, salbutamolo ***, salmeterolo ***, terbutalina ***,.... e sostanze affini

 

* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro.

 

** Per quanto riguarda efedrina, catina e metilefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta maggiore a 5 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Qualora più di una sostanza, risultasse presente, al di sotto delle rispettive soglie, le concentrazioni dovranno essere sommate. Qualora la somma risulti maggiore di 10 microgrammi per millilitro, il campione verrà considerato positivo.

 

*** Hanno giustificazione terapeutica gli atleti che soffrono d'asma a condizione che presentino alla Commissione Antidoping della F.I.P.: - spirometria con debito/volume dopo placebo e betagonista - se negativo, test di stimolazione alla metacholina ed al carbacolo - se negativo, test da sforzo ergometrico (cicloergometro o tapis roulant) - se negativo, test all'adenosina

 

I test devono essere effettuati da un medico specialista in pneumologia ed allergologia che certificherà anche lo stato di malattia ed i farmaci prescritti (salbutamolo, salmeterolo, terbutalina; tutti gli altri Beta-agonisti sono vietati).

 

NOTA: Tutti i preparati contenenti derivati imidazolici (ad esempio, l'ossimetazolina). sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori (ad esempio l'adrenalina) possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via nasale o per uso oftalmologico) contenenti la fenilefedrina sono consentiti, previa notifica.

 

 

B - Narcotici

La morfina, ed altre sostanze appartenenti a questa categoria, sono dei potenti analgesici e vengono impiegati per il trattamento di dolori di forte entità. Si tratta tuttavia di farmaci che provocano notevoli effetti collaterali, inclusa la depressione respiratoria, e comportano un elevato rischio di dipendenza sia fisica che psicologica. Esistono molte prove a sostegno dell'abuso di analgesici narcotici nella pratica sportiva. Pertanto, il loro uso è proibito e si intende mantenere tale divieto che è motivato dalle restrizioni internazionali ed è altresì conforme ai regolamenti e alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di narcotici.

 

Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi:

 

buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfína, pentazocina, petidina ..... e sostanze affini

 

NOTA: E' consentito l'impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene, tramadolo.

 

 

C - Agenti anabolizzanti

La classe degli agenti anabolizzanti comprende:

1) gli steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) e

2) i beta-2-agonisti

 

Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi:

 

1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

 

Nella classe SAA sono compresi il testosterone e sostanze che per struttura e attività risultano ad esso affini. Questi farmaci sono stati usati in maniera illecita nella pratica sportiva sia per incrementare la massa e la potenza muscolare che per sollecitare una maggiore aggressività. L'uso di SAA viene associato ad effetti collaterali a danno del fegato, dell'epidermide, degli apparati cardiovascolari e endocrino. La loro assunzione può provocare lo sviluppo di tumori e favorire l'instaurarsi di sindromi di natura psichiatrica. Negli uomini, l'assunzione di SAA può provocare una diminuzione delle dimensioni dei testicoli e ridurre la produzione di sperma. Nelle donne invece si può verificare una mascolinizzazione, perdita del tessuto mammellare e diminuzione del ciclo mestruale. L'uso di SAA negli adolescenti può arrestare la crescita.

clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, ossandrolone, stanozololo e sostanze affini

androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone* e sostanze affini

 

Le informazioni risultanti dall'esecuzione di profili metabolici e/o misurazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive.

 

* La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (I), nel campione di urina di un atleta costituisce violazione, salvo nel caso in cui esistano le prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici.

Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6, le autorità competenti hanno l'obbligo di condurre degli accertamenti prima che il campione venga dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa che comprenda un'analisi dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l'atleta interessato sarà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti dovranno essere inseriti nella relazione. In assenza di collaborazione all'esecuzione di tali accertamenti, il risultato verrà considerato positivo.

 

2. Beta-2 agonisti

 

Ove somministrati per via orale o per mezzo di iniezione

 

Bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo, reproterolo, salbutamolo*, salmeterolo*, terbutalina*....... e sostanze affini

 

* uso consentito per via inalatoria come descritto al punto 1.A

 

 

D - Diuretici

In determinate condizioni patologiche, i diuretici presentano delle indicazioni terapeutiche di rilievo per l'eliminazione di liquidi in eccesso dei tessuti nonché per il trattamento dell'ipertensione.

A volte i diuretici vengono usati in maniera illecita dagli atleti per due motivi principali, ovvero:

- perdere rapidamente peso in quegli sport in quegli sport che prevedono categorie di peso

e

- ridurre la concentrazione di farmaci diluendoli nelle urine.

Dal punto di vista medico la rapida riduzione di peso nello sport non è giustificabile. Questa pratica illecita comporta elevati rischi in quanto è in grado di generare gravi effetti collaterali.

Inoltre, il tentativo intenzionale di ridurre il peso in maniera artificiale al fine di poter gareggiare in categorie di peso inferiori o di diluire le urine, costituisce una palese manipolazione ed è pertanto ritenuto inaccettabile sotto il profilo etico.

 

Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi:

 

acetazolamide, acido etacrinico, bumetamide, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo *, mersalil, spironolactone, triamterene....... e sostanze affini

 

* Uso vietato per iniezione endovenosa.

 

E - Ormoni peptidici, mimetici e analoghi

Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi:

 

1. Gonadotropina corionica (HCG )

E' noto che la somministrazione di gonadotropina corionica umana (HCG) e di altri composti affini, ad individui di sesso maschile, provoca un incremento della produzione di steroidi androgeni endogeni e viene considerata alla stregua della somministrazione esogena di testosterone.

 

2. Gonadotropine sintetiche e ipofisaria (LH)

 

3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide)

E' stato registrato abuso di corticotropina per aumentare i tassi di corticosteroidi endogeni nel sangue al fine di ottenere l'effetto euforizzante di corticosteroidi. La somministrazione di corticotropina è considerata alla stregua della somministrazione per via orale, intramuscolare o endovenosa dei corticosteroidi (vedere paragrafo III D)

 

4. Ormone della crescita (HGH)

L'uso illecito dell'ormone della crescita nello sport viene considerato contrario all'etica e pericoloso a causa dei suoi diversi effetti negativi come: cardiomiopatia, ipertensione, diabete mellito, ed acromegalia, in caso di somministrazione a dosi elevate per periodi di tempo prolungati. La contaminazione di alcuni preparati contenenti l'ormone della crescita di origine umana può provocare la malattia di Creutzfeldt jacob (una malattia neurologica letale)

 

 

5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-l)

e tutti i rispettivi "fattori di rilascio" e loro analoghi delle sostanze sopra indicate sono anch'essi

proibiti

 

6. Eritropoietina (EPO)

Questo ormone è prodotto naturalmente nel rene e regola la produzione di eritrociti. L'EPO sintetico è attualmente disponibile ed è stato dimostrato che esso induce alterazioni simili a quelle prodotte dal doping con emotrasfusione (vedere paragrafo II A)

 

7. Insulina:

Uso consentito soltanto per il trattamento del diabete insulino-dipendente. E' necessaria la comunicazione preventiva da inviare alla Commissione Antidoping della Federazione rilasciata da un endocrinologo o medico di squadra attestante la condizione di diabete insulino-dipendente.

La presenza di una concentrazione anomala di ormone endogeno e dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un atleta costituisce un’infrazione, a meno che non sia stato comprovato in via definitiva che il fenomeno è dovuto esclusivamente ad una condizione fisiologica o patologica.

 

 

II: PRATICHE VIETATE

 

I seguenti metodi sono proibiti:

 

Doping ematico

Il Doping ematico consiste nel somministrare ad un atleta sangue, eritrociti, trasportatori artificiali di ossigeno e relativi prodotti emoderivati.

 

Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche

La manipolazione farmalocologica, chimica e fisica consiste nell'uso di sostanze e di pratiche che alterano, tentano di alterare, o possono ragionevolmente provocare una alterazione della integrità e validità dei campioni di urina utilizzati per i controlli antidoping. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le pratiche e tra le sostanze suddette figurano: cateterizzazione, sostituzione e/o manomissione delle urine, inibizione della escrezione renale, ad esempio per mezzo di probenecid e sostanze affini, e alterazioni delle misurazioni di Testosterone ed Epitestosterone, attraverso la somministrazione di epitestosterone * e bromantan.

 

* Una concentrazione di epitestosterone nelle urine maggiore di 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di indagine per il rilevamento di testosterone secondo quanto riportato all'Articolo (I. C 1.).

 

La riuscita od il fallimento dell'impiego di sostanze o pratiche vietate non è rilevante ai fini della positività. Infatti, affinché l'azione costituisca reato di doping è sufficiente che detta sostanza o pratica siano state utilizzate o che si sia cercato di farvi ricorso.

 

 

III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A PARTICOLARI RESTRIZIONI

A. Alcool

E’ prevista la possibilità di condurre analisi per l'individuazione dell'etanolo. I risultati dei controlli possono comportare l'applicazione di sanzioni.

 

B. Cannabinoidi

E’ prevista la ricerca dei cannabinoidi (ad es. Marijuana, Hashish). La concentrazione nelle urine di acido carbossilico 11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo (carbossi-THC), in misura maggiore di 15 nanogrammi per millilitro, costituisce un'infrazione.

 

C. Anestetici locali

L'uso di anestetici locali tramite iniezione è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) possibilità di somministrare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, ecc. ma non cocaina. Gli agenti vasocostrittori (ad es. adrenalina) potranno essere utilizzati unitamente ad anestetici locali;

b) possibilità di effettuare soltanto iniezioni locali od intra-articolari;

c) soltanto quando la somministrazione topica trovi una giustificazione medica (ad es. accertata e dettagliata diagnosi). La dose e la via di somministrazione devono essere comunicati con certificazione scritta all’Ispettore Medico incaricato del prelievo antidoping relativamente agli atleti sorteggiati per il controllo stesso.

 

I dettagli compresa la diagnosi, la dose ed il metodo di somministrazione dovranno essere notificati prima della competizione o, se somministrati nel corso della competizione, immediatamente dopo l'iniezione, per iscritto all’Ispettore Medico incaricato del prelievo antidoping.

 

D. Corticosteroidi

Grazie alle loro proprietà antinfiammatorie, i corticosteroidi naturali e sintetici vengono usati per la cura di numerosi disturbi. Se somministrati in modo sistematico essi influenzano la produzione naturale di corticosteroidi da parte dell'organismo. I corticosteroidi possono causare tali cambiamenti di umore, tra cui l'euforia ed altri effetti collaterali, cosicché la relativa somministrazione, ad eccezione dell'uso topico, richiede un attento controllo medico. Poiché era noto in alcuni sport l'uso non terapeutico di corticosteroidi assunti per via orale, rettale, intramuscolare e addirittura endovenosa, si è cercato di limitare il loro impiego durante le competizioni. Tuttavia, si è rivelato necessario adottare misure più rigorose, elaborate in maniera tale da non interferire con l'uso medico appropriato dei corticosteroidi, comunque al di fuori dell'attività sportiva agonistica e non agonistica.

L'uso sistemico dei corticosteroidi è vietato.

E' consentito esclusivamente:

A. per uso topico (anale, otoiatrica, dermatologico, nasale ed oftalmologico), ma non rettale

B. mediante inalazione

C. mediante iniezioni intra-articolari o locali

I medici di squadra che hanno somministrato ad un atleta corticosteroidi mediante inalazione o tramite iniezioni locale od intra-articolare, sono tenuti a consegnare certificazione scritta, all'ispettore medico designato per il controllo antidoping, relativamente agli atleti sorteggiati per il controllo stesso.

 

E. Beta-bloccanti

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di beta-bloccanti:

 

acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propanololo, sotalolo.e sostanze affini

 

E’ prevista la ricerca dei beta-bloccanti. I risultati dei controlli possono comportare l'applicazione di sanzioni.

 

ARTICOLO IV

Eccettuato quanto diversamente disposto nel Codice Medico del CIO, la accertata presenza di un qualsiasi quantitativo di sostanze appartenenti alle citate classi A (stimolanti), B (narcotici), C (agenti anabolizzanti), D (diuretici) ed E (ormoni peptidici, mimetici ed analoghi) di cui all'articolo 1, riscontrate a seguito di controllo effettuato in occasione di una competizione, costituirà un definitivo ed irrevocabile caso di doping.

 

ARTICOLO V

I controlli "fuori gara,, (out-of-competition) hanno l'unico obiettivo di scoprire la presenza di sostanze proibite appartenenti alla classe C (agenti anabolizzanti), D (diuretici) ed E (ormoni peptidici, mimetici ed analoghi) di cui all'Articolo I.

Nel quadro dei controlli "fuori gara", ed ai fini dell'applicazione del Codice Medico del CIO, i soli risultati positivi che saranno presi in considerazione riguarderanno le predette classi di sostanze proibite ed altresì le manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche di cui alla classe B dell'Articolo II.

SINTESI DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SOSTANZE CHE

NECESSITANO DI NOTIFICA SCRITTA DA PARTE DEL MEDICO

 

SOSTANZE

USO VIETATO

USO CONSENTITO

PREVIA NOTIFICA

USO CONSENTITO

SENZA NOTIFICA

Beta-agonisti selettivi*

  • Orale
  • Iniezione sistemica
  • Inalazione
 

Corticosteroidi

  • Orale
  • Iniezione sistemica
  • Rettale
 
  • Anale, otoiatrica, dermatologica, inalazione, nasale, oftalmologica
  • Iniezioni locali e intra-articolari***

Anestetici locali**

  • Iniezioni sistemiche
 
  • Uso odontoiatrico
  • Iniezioni locali e intra-articolari***

Insulina

 
  • Per uso terapeutico nel trattamento del diabete insulino-dipendente
 

 

* salbutamolo, salmeterolo, terbutalina; tutti gli altri beta-agonisti sono vietati

** ad eccezione della cocaina, che è vietata

*** è necessario provvedere alla consegna della certificazione di tali sostanze all’Ispettore Medico incaricato del prelievo antidoping.

Per i farmaci che prevedono notifica preventiva questa deve essere inviata alla Commissione Antidoping della FIP nel momento in cui sono utilizzati. In caso di controllo antidoping andranno in ogni caso dichiarati i farmaci assunti e riportati nel verbale di prelievo da parte dell'Ispettore medico.

 

 

CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI I LABORATORI

ACCREDITATI DAL CIO SONO TENUTI A COMUNICARE I RISCONTRI RELATIVI

A SPECIFICHE SOSTANZE

CAFFEINA >12 microgrammi/millilitro

CARBOSSI-THC >15 nanogrammi/millilitro

CATINA >5 microgrammi/millilitro

EFEDRINA >5 microgrammi/millilitro

EPITESTOSTERONE >200 nanogrammi/millilitro

METILEFEDRINA >5 microgrammi/millilitro

MORFINA >1 microgrammi/millilitro

FENILPROPANOLAMINA >10 microgrammi/millilitro

PSEUDOEFEDRINA >10 microgrammi/millilitro

RAPPORTO T/E >6

 

 

ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE

ATTENZIONE:

Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non risultano incluse nell'elenco sono da considerarsi comunque vietate, in quanto rientranti nella definizione ".... e sostanze affini".

A tutti gli atleti si raccomanda di assumere soltanto medicinali prescritti dal medico sociale e di accertarsi che i farmaci contengano esclusivamente sostanze che non sono vietate dalla Commissione Medica del CIO o dai Regolamenti FIBA e FIP.

Nel caso in cui ad un atleta fosse richiesto di sottoporsi ad un controllo antidoping, tutti i medicinali ed i farmaci assunti o somministrati nei sette giorni precedenti dovranno essere riportati sul verbale ufficiale di controllo antidoping.

 

STIMOLANTI

amfepramone, amfetamina, amifenazolo, amineptina, bambuterolo, bromantan, caffeina, carfedon, catina, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetillina, fenfluramina, fendimetrazina, fentermina, fenilefrina,

fenilpropanolamina, foledrina, formoterolo, mefenorex, mefentermina, mesocarbo, metamfetamina, metilenediossiamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina.

 

NARCOTICI

buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina,

petidina.

 

AGENTI ANABOLIZZANTI

androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, boldenone, clenbuterolo, clostebol, danazolo, deidroclormetiltestosterone, deidroepiandrosterone (DHEA), deidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19norandrosteneidione, noretandrolone, ossandrolone, ossimesterone, ossimetolone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.

 

DIURETICI

acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo, mersalile, spironolactone, triamterene.

 

AGENTI MASCHERANTI

bromantan, diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid.

 

ORMONI PEPTIDICI, MIMETICI E ANALOGHI

critropoietina (EPO), ACTH, hCG, hGH, insulina, LH.

 

BETA-BLOCCANTI

acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propranololo, sotalolo.

 

ALLEGATO 2

 

 

MODULO DI NOTIFICA

 

Da: ......................................................................................................................................

 

A: .......................................................................................................................................

 

Il sottoscritto dichiara di dover somministrare per motivi medici a:

Nome dell'atleta: ................................................................................................................

Società Sportiva: ................................................................................................................

Nome della sostanza: ..........................................................................................................

Dosaggio e modalità di somministrazione: .........................................................................

.............................................................................................................................................

Durata della somministrazione: ...........................................................................................

Diagnosi: ...........................................................................................................................

Data: .................................................................................................................................

Nome del medico sociale: ..................................................................................................

 

Firma: ...............................................................................................................................

 

In caso di controllo antidoping, l’atleta dovrà dichiarare tutti i farmaci assunti affinché siano riportati sul verbale di prelievo da parte dell’Ispettore Medico. L’atleta dovrà altresì dichiarare l’eventuale deposito di notifiche preventive presso la Commissione Medica Federale o consegnare duplicato delle medesime notifiche perchè siano allegate al verbale di prelievo.

ALLEGATO 3

CERTIFICAZIONE

 

Il sottoscritto dichiara di aver somministrato per motivi medici a:

 

Nome dell'atleta: ................................................................................................................

Società Sportiva: ................................................................................................................

Nome della sostanza: ..........................................................................................................

Dosaggio e modalità di somministrazione: .........................................................................

.............................................................................................................................................

 

Durata della somministrazione: ...........................................................................................

Diagnosi: ...........................................................................................................................

 

Data: .................................................................................................................................

 

Nome del medico sociale: ..................................................................................................

 

Firma: ...............................................................................................................................

 

Questo modulo dovrà essere consegnato in doppia copia in caso di controllo antidoping all’Ispettore Medico designato per l’inserimento nella busta contenente il verbale di prelievo indirizzato alla F.I.P. ed all’U.C.A.A.. L’atleta deve comunque dichiarare all’Ispettore Medico i farmaci assunti.

info@doctormuscle.com