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REGOLAMENTO ANTIDOPING
PREAMBOLO
Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla
Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è
riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport
e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il Movimento
Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping
rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;
Considerato che per doping si intende sia l’assunzione
di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute
dell’atleta, o comunque in grado di incrementarne artificiosamente le
prestazioni, sia la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite
non consentite dalla Commissione Medica del CIO;
Considerato, altresì, che nella Dichiarazione conclusiva
di Losanna si indica, tra l’altro, che è possibile comminare sanzioni o
misure aggravate ad allenatori ed a dirigenti resisi colpevoli di violazioni
della normativa antidoping, e che nondimeno potrebbero verificarsi circostanze
di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un’eventuale
modifica delle sanzioni stesse;
Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena
autorità del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completate le
procedure di competenza degli Organi federali;
Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Italiana
Pallacanestro adotta il seguente Regolamento Antidoping.
TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Definizione del doping nello sport
- Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per
doping si intende:
a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di
sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e
l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti
dell’ordinamento sportivo;
b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente
pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di incrementarne
artificiosamente le prestazioni;
c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze
proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo
riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti;
- Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle
competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di
valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali
degli atleti.
- Il doping è vietato e comporta l’attivazione di un procedimento
disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Movimento
Olimpico, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalla F.I.B.A. e dalla
F.I.P..
- L’elenco formulato dal CIO, di cui all’art. 1 comma 1 lettera c),
relativo alle "Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti"
viene recepito dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., che ne fissa l’entrata
in vigore per tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline
Associate, in una data di almeno trenta giorni posteriore alla data della
delibera di recepimento. La F.I.P. provvederà agli atti conseguenti e a
darne la massima divulgazione presso gli affiliati.
TITOLO II
ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ’ ANTIDOPING
ART. 2
Commissione Antidoping
- E’ istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la
Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da nove membri, di cui
due con l’incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di
promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping
nello sport.
- La Commissione inoltre intraprende appropriati programmi di ricerca e di
sviluppo concernenti l’attività antidoping dell’Ente; elabora ed attua
programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da
studi sui rischi connessi con la pratica del doping; assume iniziative
dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più
incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della
collaborazione degli organi del C.O.N.I. e della FIP; procede alla
ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal
C.O.N.I. e dalla FIP ed effettua specifici studi sulla normativa statale in
materia di doping anche al fine di formulare proposte emendative; esprime
pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti
federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti
a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un
costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalla
FIP; dispone specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la FMSI, nel
rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento.
Possono essere sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti
italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIP.
- La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di
nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alla
FIP, da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli
antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli
allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi.
- I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su
richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano
ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini.
- La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se
necessario, della collaborazione della FIP. La Commissione provvede ad
inviare all’atleta e contestualmente alla FIP, tramite telegramma, la
convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve
pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo medesimo.
La FIP è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all’atleta,
anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L’atleta che non si
presenta all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato
dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad
informare l’U.C.A.A., per l’attivazione del procedimento disciplinare da
parte dell’Ufficio di Procura Antidoping.
- La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno
e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere
alcun accordo preventivo con l’atleta e inviare, senza preavviso, un
incaricato appositamente delegato nel luogo della gara e dell’allenamento
o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In questo caso,
l’Ispettore Medico deve concedere all’atleta un ragionevole lasso di
tempo per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento
impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica.
- La Federazione è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del
C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti
informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa:
a) i nominativi dei componenti della commissione federale
antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti,
incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. Tale
figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa
federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
b) l’elenco degli atleti di interesse nazionale
corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell’atleta e della
Società di appartenenza;
c) i calendari agonistici nazionali, internazionali ed
ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno;
d) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in
Italia e all’estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni
loro variazione che intervenga nel corso dell’anno;
e) i risultati agonistici ottenuti dagli atleti di
interesse nazionale nelle gare nazionali ed internazionali;
f) i nominativi degli atleti italiani tesserati che sono
stati sottoposti ai controlli antidoping, in gara ed a sorpresa, da parte
della FIP e della F.I.B.A., nonché l’esito dei suddetti controlli.
- La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile
a responsabilità organizzative della FIP, determina a carico di questa
l’obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori
Medici incaricati del controllo; quando i responsabili della FIP non
provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente comma, la
Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni,
segnala il comportamento omissivo alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I..
- La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere,
per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di
funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I.-
- Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione adotta un regolamento
interno di funzionamento ove siano tra l’altro definiti i criteri, le
modalità, le condizioni e le procedure per l’effettuazione dei controlli
antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di cui la Giunta Esecutiva del
C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alla FIP.
ART. 3
Commissione Scientifica Antidoping
- E’ istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in posizione
di piena autonomia rispetto ad esso, la Commissione Scientifica Antidoping,
composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri e da un Segretario,
scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche oltre che del C.O.N.I.
stesso.
- La Commissione Scientifica Antidoping ha, soprattutto, le seguenti funzioni:
- fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei
campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La
Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità
operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di
finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e
più interessanti;
- fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del
C.O.N.I. ed alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già
acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove
acquisizioni della ricerca scientifica;
- svolge attività educativo - didattica, producendo testi e documenti a
carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i
destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
- agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale
antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto
accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative
intraprese a tutela della salute degli atleti;
- svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in
tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla
ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica
competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli
atleti;
- sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della
Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto
Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione
Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una azione coordinata e congiunta
contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
- propone alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., curandone l’attuazione,
anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner,
italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione,
relativamente all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela
della salute degli atleti.
ART. 4
Ufficio di Procura Antidoping
- L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione
di piena autonomia rispetto ad esso, ha la funzione di compiere gli atti
necessari all’accertamento delle responsabilità dell’atleta e di altri
aderenti alla FIP che abbiano posto in essere comportamenti che costituiscono
violazione dell’articolo 1 del presente regolamento e delle norme in materia
di doping. L’Ufficio di Procura Antidoping ha sede presso il C.O.N.I..
- L’Ufficio di Procura Antidoping è competente in via esclusiva ad indagare
in ordine alle violazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento
nonché sull’uso, sulla vendita, sulla cessione o, comunque, sul
procacciamento all’atleta di sostanze doping; sull’istigazione, anche non
accolta; e sull’accordo, anche non attuato, per farne uso, ed altresì
sull’uso da parte dell’atleta o sull’atleta di metodi vietati dalle
norme in materia di doping.
- L’Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da
sette Procuratori e da un Segretario.
- Il Procuratore Capo assegna i procedimenti di indagine ad uno o più
Procuratori ovvero li effettua personalmente e coordina l’attività dei
Procuratori. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del
Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore titolare
delle indagini può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed a
effettuare singoli atti ispettivi.
- L’Ufficio di Procura Antidoping, nell’esercizio delle funzioni, per
l’espletamento delle indagini, può richiedere alla FIP ogni documento
necessario e, per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi di funzionari,
tecnici e mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni.
ART. 5
Ufficio Coordinamento Attività Antidoping
(U.C.A.A.)
- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura
denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l’attività
antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico.
In particolare l’U.C.A.A. coordina l’effettuazione dei controlli a
sorpresa disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli ordinari
disposti dalla Federazione, disponendo delle risorse necessarie per il
funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell’ambito
delle attività antidoping dell’Ente.
- L’U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione A da
parte della Federazione Medico Sportiva Italiana, predispone gli adempimenti
per la esecuzione delle analisi di revisione. In esito alle analisi di
revisione provvede alle comunicazioni di rito ai fini della attività di
competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e della FIP.
- L’U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Esecutiva del
C.O.N.I. sulle positività accertate, sull’andamento dei procedimenti
disciplinari adottati dalla Procura e dagli organi di giustizia federale,
nonché sulle sanzioni comminate.
ART. 6
Federazione Medico Sportiva Italiana
- L’espletamento dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa è svolto
dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, con la quale la FIP stipula
un’apposita convenzione per i controlli ordinari, in base alla quale è
conferito il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici
incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse
formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di
disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di
Analisi Antidoping accreditato dal CIO, secondo le modalità ed i termini
stabiliti dal presente regolamento.
- E’ facoltà della FMSI, d’intesa con la FIP, inviare, ove necessario,
i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri
accreditati dal CIO.
ART. 7
Commissione Federale per il Controllo Antidoping
- E’ istituita, presso la sede federale, la Commissione Controllo Antidoping
della FIP presieduta da un Consigliere Federale, nominato dal Consiglio
Federale, e composta dal Medico Federale e dal Segretario Generale della
Federazione, un funzionario federale ricopre l’incarico di Segretario.
- La Commissione fornisce, alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la
massima tempestività e precisione tutte le informazioni di cui all’art. 2
del presente Regolamento.
- La Commissione ha il compito di stabilire in quali gare deve essere
effettuato il controllo antidoping, di studiare le risultanze dei controlli
effettuati di proporre al Consiglio federale eventuali aggiornamenti da
apportare al Regolamento Antidoping della Federazione ed agli elenchi delle
sostanze e metodi doping.
- La Commissione procede all’estrazione mediante sorteggio delle partite in
occasione delle quali deve essere fatto il controllo antidoping, e ne dà
tempestiva comunicazione alla F.M.S.I. che provvede a sua volta a designare
gli Ispettori Medici, e per conoscenza all’U.C.A.A..
- La Commissione, inoltre, può disporre l’effettuazione del controllo
antidoping in occasione di partite di qualsiasi campionato, di spareggio, play
off, play out, al di fuori dell’attività agonistica ufficiale (tornei e
allenamenti) e quando giustificati e gravi motivi lo richiedano.
- Sui sorteggi delle gare oggetto di controllo, sulle decisioni della
Commissione Antidoping della Federazione sulla esecuzione dei prelievi, deve
essere mantenuto il segreto.
- L’incarico di componente della Commissione Federale per il Controllo
Antidoping è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Società
sportive affiliate alla FIP, ed ha durata annuale.
TITOLO III
NORME PROCEDURALI
ART. 8
Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli
antidoping
- La FIP ha l’obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli
antidoping inserendo nel bilancio di previsione la corrispondente previsione
di spesa. La realizzazione del programma avverrà d’intesa con la FMSI e
verrà regolata da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio Federale,
previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I.
- La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla
designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni
degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi
degli atleti da controllare e controllati, sull’esito delle analisi, deve
essere mantenuto il segreto d’ufficio.
- In occasione di gare ufficiali od autorizzate dalla FIP, per
l’effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti
organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un apposito locale,
possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere
espletate le operazioni di controllo previste. Il locale deve essere idoneo
allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di un tavolo e sedie e fornito di
almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate.
- Gli atleti, i medici sociali, i massofisioterapisti, i tecnici, i
dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima
collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del
controllo antidoping.
- L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo riceve da parte
della FMSI la lettera ufficiale, esibendo la quale può accedere
all’impianto ed agli spogliatoi.. Copia della lettera viene consegnata
dall’Ispettore Medico al responsabile della società ospitante o della
organizzazione della gara.
- Fra il primo ed il secondo tempo della gara, l’Ispettore Medico si
recherà negli spogliatoi e comunicherà agli arbitri ed ai dirigenti
accompagnatori delle due squadre, che alla fine della gara stessa sarà
effettuato il controllo antidoping.
- Per i farmaci soggetti a restrizione d’uso è fatto obbligo di
consegnare in busta chiusa e sigillata, all’Ispettore Medico designato che
le controfirma, le eventuali certificazioni individuali degli atleti
sorteggiati, utilizzando l’apposito modello, nelle quali saranno indicati,
oltre alle generalità dell’atleta, sostanze, dosi e tempi del
trattamento.
- Nel locale adibito al controllo antidoping, immediatamente dopo la fine
della gara, e non oltre 10 minuti dal termine della stessa, l’Ispettore
Medico alla presenza dei medici delle due società, oppure, in loro assenza,
dei Dirigenti accompagnatori, procederà al sorteggio dei due atleti per
ciascuna squadra tra quelli iscritti a referto e comunicherà il nome di
atleti per eventuali controlli specifici o personalizzati o mirati, i quali
dovranno sottoporsi al prelievo. Devono ugualmente essere oggetto di
sorteggio gli atleti espulsi nel corso della gara e quelli che hanno
abbandonato il campo per infortunio tale da non richiedere l’immediato
ricovero ospedaliero.
- Dopo l’effettuazione del sorteggio gli atleti estratti dovranno recarsi
nel locale riservato al Controllo Antidoping.
- L’Ispettore Medico deve organizzare le operazioni di prelievo in maniera
da garantire l’assoluta regolarità delle stesse con il minor disagio per
gli atleti sorteggiati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la
raccolta del campione.
- Gli atleti estratti a sorte, identificati dall’Ispettore Medico, previa
esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale
riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed
alla conclusione delle connesse operazioni.
Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping,
constatandone visivamente l’integrità. Il kit è costituito da:
- un recipiente per la raccolta delle urine;
- un flacone contrassegnato con la lettera A;
- un flacone contrassegnato con la lettera B.
Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale
adibito al controllo antidoping.
- Oltre all’Ispettore Medico ed agli atleti sorteggiati, sono
esclusivamente ammessi nel locale, il medico oppure, in sua assenza, il
dirigente accompagnatore di ciascuna squadra ed, in caso di controlli a
sorpresa, anche l’incaricato della Commissione Antidoping del C.O.N.I.. La
raccolta del campione di urine, nell’apposito recipiente, deve avvenire
alla presenza dell’Ispettore.
- Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità
minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche,
gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’atleta
sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l’atleta
rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga,
l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire
all’atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale.
Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta
è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per
completare le operazioni di prelievo.
- Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'Ispettore
Medico, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B, in modo che circa i
2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B,
avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente
utilizzato per il prelievo sufficiente per consentire la determinazione del
pH e della densità.
Ciascun flacone viene chiuso con l'applicazione di un
sigillo contraddistinto da un numero di codice.
- L'Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando
il residuo di urina appositamente nel recipiente usato per il prelievo e
riporta il risultato sul "Verbale di prelievo antidoping". Il
valore del pH deve essere compreso fra il 5 e 7 ed il valore della densità
deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non
rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di
urine.
- L'Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al
controllo, il "verbale di prelievo antidoping", secondo il modello
predisposto dall’U.C.A.A., relativo ai controlli ordinari e a sorpresa, in
quattro copie auto - ricalcanti che, debitamente firmate dall'atleta,
dall'Ispettore Medico e dal medico o dirigente accompagnatore della società
di appartenenza dell’atleta, devono essere inviate, in originale, come
segue:
a) la prima copia non contiene alcun dato identificativo
dell'atleta e deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata al
Laboratorio di Analisi Antidoping della FMSI;
b) la seconda copia deve essere inserita nell'apposita
busta indirizzata alla Ufficio Coordinamento Attività Antidoping. Sul
fronte esterno di tale busta devono essere riportati a cura dell'Ispettore
Medico i riferimenti relativi alla Federazione Italiana Pallacanestro, alla
gara, alla località ed alla data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni
del medico o notifiche di farmaci somministrati all'atleta controllato
devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all'U.C.A.A.;
c) la terza copia deve essere inserita, con i medesimi
eventuali allegati di cui al precedente punto b, nell'apposita busta
indirizzata alla Federazione Italiana Pallacanestro - Commissione
Antidoping. Sul fronte esterno di tale busta devono essere riportati, a cura
dell'Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla Federazione Italiana
Pallacanestro, alla gara, alla località ed alla data di svolgimento;
d) la quarta copia, inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata con
i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), viene
consegnata all'atleta, oppure al dirigente accompagnatore od al medico della
società di appartenenza dell'atleta controllato.
Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere
riportati i dati identificativi dell'atleta.
- I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di
cui alle lettere b), c), e d) hanno l'obbligo di conservarle con la massima
cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data
di effettuazione delle analisi da parte del laboratorio, le buste
sopraindicate potranno essere distrutte.
Ciascuna delle buste indicate ai precedenti punti a), b)
e c) deve contenere una delle quattro copie del "verbale di prelievo
antidoping".
La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel
contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A).
Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate
e controfirmate dall'Ispettore Medico. Le buste b) e c) vengono inoltrate
rispettivamente all'U.C.A.A. ed alla FIP a cura dell'Ispettore Medico.
- L'Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo
antidoping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni
su qualsiasi trattamento farmacologico e/o medico al quale l'atleta si sia
sottoposto negli ultimi sette giorni. A parte in una relazione scritta
l'ispettore Medico deve inoltre segnalare alla Procura Antidoping eventuali
comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici,
massofisioterapisti, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad
evitare che l'atleta sorteggiato si sottoponga al controllo antidoping,
ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla
corretta esecuzione del prelievo.
- I quattro flaconi contrassegnati con la lettera A devono essere inseriti
nel contenitore contrassegnato con la lettera A. I quattro flaconi
contrassegnati con la lettera B devono essere inseriti nel contenitore
contrassegnato con la lettera B. Ciascun contenitore viene chiuso
dall'Ispettore Medico con un sigillo, contraddistinto da un numero di
codice.
- I contenitori A e B debitamente sigillati, come detto, e la busta
impermeabile contenente la documentazione indicata precedentemente, devono
essere inseriti nella apposita borsa per la spedizione che a sua volta viene
chiusa con un sigillo contraddistinto da un numero di codice.
Tutte le suddette operazioni devono essere eseguite alla
presenza dell'atleta e del medico o del dirigente accompagnatore della
società. A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori
e la borsa siano stati sigillati in modo corretto e che i "numeri di
codice" dei sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondono
a quanto riportato sul "verbale di prelievo antidoping". Detto
modulo deve essere firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la
corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del
prelievo, dal medico oppure dal dirigente accompagnatore della società e
dall'Ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate
devono essere apposte sul "verbale di prelievo antidoping" dopo
che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati.
- L'inoltro della borsa al Laboratorio di Analisi Antidoping della FMSI è
effettuato, con mezzo celere, a cura e sotto la direzione dell'Ispettore
Medico, con la massima assistenza della società ospitante.
L'apertura della borsa e del contenitore A deve essere
effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping della FMSI. I flaconi A
vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del
Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed i loro
contenuti vengono utilizzati per la prima analisi dei campioni prelevati.
Il contenitore B, verificatane l'integrità dei sigilli,
viene conservato sigillato nel frigorifero del Laboratorio e, in caso di
presunta positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione
dell’analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B
relativo all'atleta riscontrato positivo alla prima analisi.. Alle
operazioni di contro analisi ha facoltà di assistere l'atleta interessato
e/o un suo rappresentante, delegato, può essere assistito da un consulente
al quale è consentito di presenziare; hanno facoltà di presenziare, altresì,
un funzionario dell’U.C.A.A. ed un rappresentante della Commissione
Antidoping della F.I.P..
Per quanto attiene alle procedure si rimanda a quanto
previsto al successivo art. 9
Le analisi dei campioni A e B vengono svolte per il
tramite del Laboratorio di Analisi Antidoping secondo le modalità e le
norme stabilite dal CIO.
- Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione
Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai
controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato
e firmato dall'atleta, dal medico della società o dell'atleta, se presente,
dall'Ispettore Medico e anche dal rappresentante della medesima Commissione,
se presente.
TITOLO IV
ADEMPIMENTI E SANZIONI
ART. 9
Adempimenti conseguenti ai casi di positività
- I risultati delle analisi sono comunicati dalla FMSI all'U.C.A.A..
- L'accertamento della identità dell'atleta avviene presso l'U.C.A.A.
mediante il confronto contestuale tra la comunicazione relativa all'esito di
positività emesso dal Laboratorio Antidoping, recante il codice
alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in
possesso dell'U.C.A.A. ed il verbale del prelievo antidoping in possesso
della FIP. I predetti verbali vengono chiusi, e conservati così come
descritto al precedente articolo. Ai fini dell'identificazione dell'atleta i
funzionari dell'U.C.A.A. e della FIP debbono presentare le buste chiuse che
verranno aperte per la circostanza.
- Una volta determinata l'identità dell'atleta, l'U.C.A.A. provvede con la
massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della F.I.P.,
all'atleta ed alla Società Sportiva di appartenenza (a mezzo telegramma,
fax e Raccomandata o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con
la F.I.P.) e all'Ufficio di Procura Antidoping e richiede immediatamente
alla F.M.S.1. di fissare la data di effettuazione, entro sette giorni, delle
analisi di revisione. La Federazione verifica in ogni caso l'avvenuta
ricezione della notifica destinata all'atleta od alla società dell'atleta,
o ne cura il perfezionamento.
- L'analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi
Antidoping possibilmente entro i sette giorni successivi alla data di invio
della comunicazione di positività da parte dell'U.C.A.A.. La data fissata
per l'analisi di revisione è comunicata dall'U.C.A.A. al Presidente della
FIP , all’atleta riscontrato positivo ed alla Società di appartenenza (a
mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione
opportuno e concordato con la F.I.P.).
Alle analisi di revisione può assistere l'atleta
interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato
dall’atleta stesso o dalla società di appartenenza con lettera a mezzo
fax che pervenga all'U.C.A.A., entro e non oltre le 24 ore precedenti la
data stabilita per le operazioni di contro analisi. L'atleta o il
rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui
nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine
precedentemente indicato. Il laboratorio non consentirà l'accesso nei
propri locali a persone non preventivamente accreditate dall'U.C.A.A..
- All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono
assistere un rappresentante della FIP, ed un funzionario delegato dall’U.C.A.A..
Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga
confermato l'esito di positività, l'U.C.A.A., dopo aver ricevuto la
comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione
al Presidente della FIP, all'atleta risultato positivo ed alla società di
appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di
trasmissione opportuno e concordato con la F.I.P.), nonché alla Commissione
Antidoping per i controlli da essa disposti. L'U.C.A.A. provvede inoltre a
trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza,
all'Ufficio di Procura Antidoping.
- Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, l'U.C.A.A.
provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con
le stesse modalità.
- I risultati dell'analisi di revisione sono inappellabili.
- L'atleta confermato positivo deve essere immediatamente sospeso in via
cautelare dal competente organo di giustizia della F.I.P., al quale deve
essere comunque deferito, e non potrà svolgere attività sportiva in attesa
della decisione dell'Organo di cui sopra. La decisione dovrà essere emessa
entro e non oltre trenta giorni a far tempo dalla data di deferimento. Il
periodo di sospensione cautelare già scontato dall'atleta si sottrae dalla
sanzione eventualmente irrogata dall'Organo Giudicante.
- La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione
dell'esito positivo delle analisi direttamente alla F.I.B.A.
ART. 10
Procedimento disciplinare
- L'accertamento dell'assunzione di sostanze o dell'uso di metodi vietati da
parte di atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera
comunque tesserati per Società sportive affiliate alla Federazione Italiana
Pallacanestro; la somministrazione e l'assunzione di sostanze vietate da
parte di tesserati; l'acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati
di cui all'articolo I del presente regolamento; il rifiuto del prelievo ai
fini del controllo o sua elusione, comportano l'attivazione del procedimento
di indagine e dell'eventuale procedimento disciplinare secondo le norme
emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I. e dai regolamenti della
Federazione Italiana Pallacanestro e della F.I.B.A..
Nel caso in cui un atleta venga riscontrato positivo in
una gara svoltasi all'estero, anche sotto l’egida della FIBA, è fatto
obbligo alla F.I.P. di darne immediata comunicazione all’U.C.A.A., per
l'attivazione delle indagini connesse al caso.
L'applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva
degli organi di giustizia della Federazione., nel rispetto dei regolamenti
disciplinari federali e sulla base della proposta di deferimento
dell'Ufficio di Procura Antidoping.
- Il Segretario Generale della FIP dà attuazione ai provvedimenti
dell'Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la
citazione dei tesserati alla Federazione convocati a comparire dinanzi
all'Organismo suddetto, per l'esecuzione di ogni accertamento disposto dallo
stesso.
- Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di
comportamenti penalmente apprezzabili, l'Ufficio di Procura Antidoping
trasmette gli atti relativi all'Autorità Giudiziaria territorialmente
competente, e prosegue le indagini per l'accertamento delle responsabilità
ai fini disciplinari.
- Completata l'indagine, l'Ufficio di Procura trasmette gli atti alla FIP,
procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell'indagato ovvero
all'archiviazione del procedimento medesimo se istruito nei confronti di
soggetti diversi dall'atleta. Dell'avvenuta trasmissione degli atti del
procedimento disciplinare alla FIP l’Ufficio di Procura dà comunicazione
ufficiale all'indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della
FIP ed all'U.C.A.A.. L'Ufficio di Procura è parte necessaria nel
procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federale nei
diversi gradi di giudizio.
- La FIP ricevuti gli atti dall'Ufficio di procura antidoping, attiva il
procedimento disciplinare dinanzi al competente organo federale di
giustizia, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari
federali, alla eventuale applicazione delle sanzioni previste.
ART. 11
Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni
- Con la richiesta di tesseramento o rinnovo dello stesso, gli atleti
assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo antidoping.
Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle
modalità regolamentari, così come il rifiuto o l'elusione del prelievo
ovvero l'effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme
procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente
regolamento. Allo stesso modo è punito ogni tentativo di alterare con
qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.
- Nei confronti del tesserato alla FIP che, convocato dall'Ufficio di
Procura Antidoping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione
dell'addebito, non si presenti senza giustificato motivo, viene applicata la
sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione
viene proposta, dall'Ufficio di Procura Antidoping al giudice federale
competente in primo grado e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate
all'esito definitivo del procedimento disciplinare.
- All'esito definitivo delle indagini, sarà ridotta la sanzione da un
minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell'atleta che ha
fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle
responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine di
tesserati alla FIP, con determinazione dell'Ufficio di Procura Antidoping.
- La F.I.P., tramite gli Organi di Giustizia, ha la facoltà di individuare
specifiche ed eccezionali circostanze attenuanti a cui può conseguire la
riduzione della pena prevista dal presente articolo ai punti A), B) e C)
relativamente alla prima infrazione.
L'applicazione delle sanzioni per i casi di positività
al doping, viene regolata e definita secondo quanto di seguito riportato.
- Costituiscono violazione delle norme antidoping:
A)La somministrazione e/o l'assunzione di sostanze
appartenenti alle seguenti classi proibite di agenti farmacologici:
Stimolanti - Narcotici - Agenti anabolizzanti - Diuretici
- Ormoni Peptidici, mimetici ed analoghi.
B) L'utilizzo di metodi proibiti:
Doping Ematico- Manipolazione farmacologica, chimica e
fisica.
C) L'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti
classi farmacologiche, il cui uso è soggetto a determinate restrizioni:
Alcool - Cannabinoidi - Anestetici locali -
Corticosteroidi - Beta-bloccanti, ricorrendo le specifiche condizioni,
limitazioni e divieti stabiliti per ciascuna delle predette classi.
D) La somministrazione e/o l'assunzione delle seguenti
sostanze:
Efedrina - Fenilpropanolamina - Pseudoefedrina - Caffeina
- Stricnina e relativi composti.
- Per le violazioni di cui al precedente punto, lettere A, B e C e per il
rifiuto di sottoporsi al controllo antidoping sono applicate le seguenti
sanzioni:
- due anni di sospensione per la prima infrazione;
- sospensione a vita per la seconda infrazione, anche se
commessa in un anno sportivo non consecutivo.
- Per le violazioni di cui al precedente punto, lettera D) sono applicate le
seguenti sanzioni:
- un massimo di tre mesi di sospensione per la prima
infrazione;
- due anni di sospensione per la seconda infrazione;
- sospensione a vita per la terza infrazione, anche se
commesse in anni sportivi non consecutivi.
- Le sanzioni indicate al punto precedente sono applicate nella misura
massima ivi prevista a coloro che, designati a sottoporsi al controllo
antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.
- A sanzioni, anche più severe di quelle previste nei precedenti comma,
sono sottoposti medici, massofisioterapisti, allenatori, tecnici e dirigenti
ed ogni altro tesserato che si sia accertato essere corresponsabile della
pratica doping da parte di atleti risultati positivi.
- Le società sono comunque responsabili dell'uso di sostanze e metodi
doping da parte degli atleti loro tesserati e sono passibili di una ammenda
pari, nel minimo a cinque volte, nel massimo a dieci volte, il massimale
previsto per le pene pecuniarie.
In caso di recidiva anche in anni sportivi non consecutivi
alla Società viene applicata la penalizzazione in classifica.
- Ultimato l'iter della giustizia sportiva federale, con l'adozione dei
conseguenti provvedimenti disciplinari, previsti dal R.E., il Segretario
Generale della Federazione provvede, con la massima tempestività, ad
informare ufficialmente l'U.C.A.A. circa i provvedimenti adottati,
trasmettendo altresì la relativa documentazione.
- E' fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al T.A. S. (Tribunale
Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza
degli Organi federali.
- L'efficacia delle sanzioni adottate dalla Federazione si estende
nell'ambito di tutte le discipline sportive di competenza delle altre
Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.
L’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping provvede
di volta in volta, a dare tempestiva comunicazione ufficiale alla FIP circa
i provvedimenti adottati dalle FSN in materia di doping.
- L'illecito derivante dall'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
ART. 12
Oneri Finanziari
- L'onere economico relativo alle analisi è sostenuto dalla FIP. Le spese
relative alla attività dell'Ispettore Medico (viaggio, pasti, indennità di
missione) sono corrisposte secondo le norme federali in materia di
trasferta, concordate con la F.M.S.I., con la convenzione stipulata per lo
svolgimento dei controlli, e sulla base degli accordi stabiliti tra la FIP e
le Leghe interessate.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 13
Campo di applicazione
- Nelle manifestazioni sportive agonistiche che si svolgono sotto l’egida
della FIBA, ove sussista contrasto tra le presenti disposizioni e quelle
contenute nei regolamenti della FIBA, troveranno applicazione queste ultime,
secondo i principi generali dell’ordinamento sportivo.
- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si
applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico.
ART. 14
Comunicazioni ai mezzi di informazione
- L'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni,
disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti
all'attività antidoping, è di esclusiva competenza dell'Ufficio Stampa del
C.O.N.I..
- Spetta alla FIP l'emissione dei comunicati stampa relativi agli analoghi
atti adottati dai propri organi ed uffici.
CODICE MEDICO DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE
CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E PRATICHE DOPING
Aggiornamento 31 gennaio 1999
(Giunta Esecutiva C.O.N.I. 12 marzo 1999 delibera n° 255)
Il doping contravviene sia all'etica sportiva sia alla scienza medica.
Il doping consiste:
1. nella somministrazione di sostanze appartenenti alle classi vietate
degli agenti farmacologici
e/o
2. nel ricorso ad una serie di pratiche vietate.
I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE
A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici , mimetici e analoghi
II. PRATICHE VIETATE
Doping ematico
Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche
III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A PARTICOLARI RESTRIZIONI
A. Alcool
B. Cannabinoidi
C. Anestetici locali
D. Corticosteroidi
E. Beta-bloccanti
I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE
Le sostanze proibite si suddividono nelle seguenti classi:
A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici, mimetici e analoghi
Tutte le sostanze appartenenti alle classi vietate non
possono essere utilizzate, anche ove queste non siano riportate tra gli esempi
qui elencati. In tal senso, viene introdotta la dicitura "e sostanze
affini". Questa definizione comprende i farmaci ritenuti affini alla
classe in esame, in virtù della loro azione farmacologica e/o struttura
chimica.
A - Stimolanti
Fra gli stimolanti rientrano vari tipi di sostanze che
incrementano il livello di vigilanza, riducono la stanchezza e possono aumentare
lo spirito competitivo e l'aggressività. L'uso di questi farmaci può inoltre
causare la perdita della capacità di valutazione, aspetto quest'ultimo che in
determinate discipline sportive può, provocare incidenti a terzi. L'amfetamina
e le sostanze affini sono quelle che più notoriamente causano problemi nella
pratica sportiva. Vi sono stati casi di decesso di atleti anche con
somministrazione di dosi normali ed in condizioni di massima attività fisica.
Non esiste alcuna motivazione di carattere medico che giustifichi l'uso delle
amfetamine nello sport.
Un gruppo di stimolanti è costituito dalle amine
simpaticomimetiche, di cui l'efedrina, la pseudoefedrina, la fenilpropanolamina
e la norpseudoefedrina sono un esempio. Assunti in dosi elevate, questi
stimolanti sono in grado di produrre una sollecitazione mentale e di
incrementare il flusso sanguigno. Gli effetti negativi conseguenti
all'assunzione di queste sostanze sono: un'alta pressione arteriosa, emicrania,
frequenza cardiaca elevata e irregolare, ansia e tremori. Queste sostanze sono
spesso presenti in alcuni preparati per raffreddore e febbre da fieno che
possono essere acquistati in farmacia e talvolta in negozi di vendita al
dettaglio senza la necessità di una ricetta medica.
Un altro gruppo di stimolanti è costituito dai
Beta-2-agonisti, Si tratta di sostanze alquanto insolite in quanto vengono
classificate sia tra gli stimolanti che tra gli agenti anabolizzanti.
Somministrati per via orale o tramite iniezioni, esercitano un potente effetto
stimolante ed anabolizzante.
La somministrazione di Beta-2-agonisti per via orale e
tramite iniezione è vietata.
Soltanto l'uso dei seguenti Beta-2-agonisti per via
inalatoria è consentito: salbutamolo***, salmeterolo*** e terbutalina, come di
seguito riportato.
Le sostanze vietate della classe (A) includono i seguenti esempi:
amineptina , amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina *, carfedon,
cocaina, efedrina **, fencamfamina, mesocarbo, pentetrazolo, pipradolo,
salbutamolo ***, salmeterolo ***, terbutalina ***,.... e sostanze affini
* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene
ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore ai 12
microgrammi per millilitro.
** Per quanto riguarda efedrina, catina e metilefedrina, un
campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta
maggiore a 5 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina
e pseudoefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione
nell'urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Qualora più di
una sostanza, risultasse presente, al di sotto delle rispettive soglie, le
concentrazioni dovranno essere sommate. Qualora la somma risulti maggiore di 10
microgrammi per millilitro, il campione verrà considerato positivo.
*** Hanno giustificazione terapeutica gli atleti che soffrono
d'asma a condizione che presentino alla Commissione Antidoping della F.I.P.: -
spirometria con debito/volume dopo placebo e betagonista - se negativo, test di
stimolazione alla metacholina ed al carbacolo - se negativo, test da sforzo
ergometrico (cicloergometro o tapis roulant) - se negativo, test all'adenosina
I test devono essere effettuati da un medico specialista in
pneumologia ed allergologia che certificherà anche lo stato di malattia ed i
farmaci prescritti (salbutamolo, salmeterolo, terbutalina; tutti gli altri
Beta-agonisti sono vietati).
NOTA: Tutti i preparati contenenti derivati
imidazolici (ad esempio, l'ossimetazolina). sono consentiti per uso topico.
I vasocostrittori (ad esempio l'adrenalina) possono essere somministrati
assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via
nasale o per uso oftalmologico) contenenti la fenilefedrina sono consentiti,
previa notifica.
B - Narcotici
La morfina, ed altre sostanze appartenenti a questa
categoria, sono dei potenti analgesici e vengono impiegati per il trattamento di
dolori di forte entità. Si tratta tuttavia di farmaci che provocano notevoli
effetti collaterali, inclusa la depressione respiratoria, e comportano un
elevato rischio di dipendenza sia fisica che psicologica. Esistono molte prove a
sostegno dell'abuso di analgesici narcotici nella pratica sportiva. Pertanto, il
loro uso è proibito e si intende mantenere tale divieto che è motivato dalle
restrizioni internazionali ed è altresì conforme ai regolamenti e alle
raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di
narcotici.
Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi:
buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfína,
pentazocina, petidina ..... e sostanze affini
NOTA: E' consentito l'impiego di codeina, destrometorfano,
destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina,
propossifene, tramadolo.
C - Agenti anabolizzanti
La classe degli agenti anabolizzanti comprende:
1) gli steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) e
2) i beta-2-agonisti
Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi:
1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)
Nella classe SAA sono compresi il testosterone e sostanze che
per struttura e attività risultano ad esso affini. Questi farmaci sono
stati usati in maniera illecita nella pratica sportiva sia per incrementare la
massa e la potenza muscolare che per sollecitare una maggiore aggressività.
L'uso di SAA viene associato ad effetti collaterali a danno del fegato,
dell'epidermide, degli apparati cardiovascolari e endocrino. La loro assunzione
può provocare lo sviluppo di tumori e favorire l'instaurarsi di sindromi di
natura psichiatrica. Negli uomini, l'assunzione di SAA può provocare una
diminuzione delle dimensioni dei testicoli e ridurre la produzione di sperma.
Nelle donne invece si può verificare una mascolinizzazione, perdita del tessuto
mammellare e diminuzione del ciclo mestruale. L'uso di SAA negli adolescenti può
arrestare la crescita.
clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone,
nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, ossandrolone,
stanozololo e sostanze affini
androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone
(DHEA), diidrotestosterone, testosterone* e sostanze affini
Le informazioni risultanti dall'esecuzione di profili
metabolici e/o misurazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per
pervenire a conclusioni definitive.
* La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone
(E) superiore a sei (6) a uno (I), nel campione di urina di un atleta
costituisce violazione, salvo nel caso in cui esistano le prove che tale
rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, quali la bassa
escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni,
deficit enzimatici.
Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6, le autorità
competenti hanno l'obbligo di condurre degli accertamenti prima che il campione
venga dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta
completa che comprenda un'analisi dei tests precedenti, di quelli successivi ed
eventuali risultati di indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili
i risultati dei tests precedenti, l'atleta interessato sarà sottoposto ad un
esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I
risultati di questi esami svolti dovranno essere inseriti nella relazione. In
assenza di collaborazione all'esecuzione di tali accertamenti, il risultato verrà
considerato positivo.
2. Beta-2 agonisti
Ove somministrati per via orale o per mezzo di iniezione
Bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo,
reproterolo, salbutamolo*, salmeterolo*, terbutalina*.......
e sostanze affini
* uso consentito per via inalatoria come descritto al punto 1.A
D - Diuretici
In determinate condizioni patologiche, i diuretici presentano
delle indicazioni terapeutiche di rilievo per l'eliminazione di liquidi in
eccesso dei tessuti nonché per il trattamento dell'ipertensione.
A volte i diuretici vengono usati in maniera illecita dagli
atleti per due motivi principali, ovvero:
- perdere rapidamente peso in quegli sport in quegli sport
che prevedono categorie di peso
e
- ridurre la concentrazione di farmaci diluendoli nelle
urine.
Dal punto di vista medico la rapida riduzione di peso nello
sport non è giustificabile. Questa pratica illecita comporta elevati rischi in
quanto è in grado di generare gravi effetti collaterali.
Inoltre, il tentativo intenzionale di ridurre il peso in
maniera artificiale al fine di poter gareggiare in categorie di peso inferiori o
di diluire le urine, costituisce una palese manipolazione ed è pertanto
ritenuto inaccettabile sotto il profilo etico.
Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi:
acetazolamide, acido etacrinico, bumetamide, clortalidone,
furosemide, idroclorotiazide, mannitolo *, mersalil, spironolactone, triamterene.......
e sostanze affini
* Uso vietato per iniezione endovenosa.
E - Ormoni peptidici, mimetici e analoghi
Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi:
1. Gonadotropina corionica (HCG )
E' noto che la somministrazione di gonadotropina corionica
umana (HCG) e di altri composti affini, ad individui di sesso maschile, provoca
un incremento della produzione di steroidi androgeni endogeni e viene
considerata alla stregua della somministrazione esogena di testosterone.
2. Gonadotropine sintetiche e ipofisaria (LH)
3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide)
E' stato registrato abuso di corticotropina per aumentare i
tassi di corticosteroidi endogeni nel sangue al fine di ottenere l'effetto
euforizzante di corticosteroidi. La somministrazione di corticotropina è
considerata alla stregua della somministrazione per via orale, intramuscolare o
endovenosa dei corticosteroidi (vedere paragrafo III D)
4. Ormone della crescita (HGH)
L'uso illecito dell'ormone della crescita nello sport viene
considerato contrario all'etica e pericoloso a causa dei suoi diversi effetti
negativi come: cardiomiopatia, ipertensione, diabete mellito, ed acromegalia, in
caso di somministrazione a dosi elevate per periodi di tempo prolungati. La
contaminazione di alcuni preparati contenenti l'ormone della crescita di origine
umana può provocare la malattia di Creutzfeldt jacob (una malattia neurologica
letale)
5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-l)
e tutti i rispettivi "fattori di rilascio" e loro analoghi delle
sostanze sopra indicate sono anch'essi
proibiti
6. Eritropoietina (EPO)
Questo ormone è prodotto naturalmente nel rene e regola la
produzione di eritrociti. L'EPO sintetico è attualmente disponibile ed è stato
dimostrato che esso induce alterazioni simili a quelle prodotte dal doping con
emotrasfusione (vedere paragrafo II A)
7. Insulina:
Uso consentito soltanto per il trattamento del diabete
insulino-dipendente. E' necessaria la comunicazione preventiva da inviare alla
Commissione Antidoping della Federazione rilasciata da un endocrinologo o medico
di squadra attestante la condizione di diabete insulino-dipendente.
La presenza di una concentrazione anomala di ormone endogeno
e dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un atleta costituisce
un’infrazione, a meno che non sia stato comprovato in via definitiva che il
fenomeno è dovuto esclusivamente ad una condizione fisiologica o patologica.
II: PRATICHE VIETATE
I seguenti metodi sono proibiti:
Doping ematico
Il Doping ematico consiste nel somministrare ad un atleta
sangue, eritrociti, trasportatori artificiali di ossigeno e relativi prodotti
emoderivati.
Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche
La manipolazione farmalocologica, chimica e fisica consiste
nell'uso di sostanze e di pratiche che alterano, tentano di alterare, o possono
ragionevolmente provocare una alterazione della integrità e validità dei
campioni di urina utilizzati per i controlli antidoping. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, tra le pratiche e tra le sostanze suddette
figurano: cateterizzazione, sostituzione e/o manomissione delle urine,
inibizione della escrezione renale, ad esempio per mezzo di probenecid e
sostanze affini, e alterazioni delle misurazioni di Testosterone ed
Epitestosterone, attraverso la somministrazione di epitestosterone * e
bromantan.
* Una concentrazione di epitestosterone nelle urine maggiore
di 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di indagine per il rilevamento di
testosterone secondo quanto riportato all'Articolo (I. C 1.).
La riuscita od il fallimento dell'impiego di sostanze o
pratiche vietate non è rilevante ai fini della positività. Infatti, affinché
l'azione costituisca reato di doping è sufficiente che detta sostanza o pratica
siano state utilizzate o che si sia cercato di farvi ricorso.
III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A PARTICOLARI RESTRIZIONI
A. Alcool
E’ prevista la possibilità di condurre analisi per l'individuazione
dell'etanolo. I risultati dei controlli possono comportare l'applicazione di
sanzioni.
B. Cannabinoidi
E’ prevista la ricerca dei cannabinoidi (ad es. Marijuana,
Hashish). La concentrazione nelle urine di acido carbossilico
11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo (carbossi-THC), in misura maggiore di 15
nanogrammi per millilitro, costituisce un'infrazione.
C. Anestetici locali
L'uso di anestetici locali tramite iniezione è consentito nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) possibilità di somministrare bupivacaina, lidocaina,
mepivacaina, procaina, ecc. ma non cocaina. Gli agenti vasocostrittori (ad es.
adrenalina) potranno essere utilizzati unitamente ad anestetici locali;
b) possibilità di effettuare soltanto iniezioni locali od
intra-articolari;
c) soltanto quando la somministrazione topica trovi una
giustificazione medica (ad es. accertata e dettagliata diagnosi). La dose e la
via di somministrazione devono essere comunicati con certificazione scritta
all’Ispettore Medico incaricato del prelievo antidoping relativamente agli
atleti sorteggiati per il controllo stesso.
I dettagli compresa la diagnosi, la dose ed il metodo di
somministrazione dovranno essere notificati prima della competizione o, se
somministrati nel corso della competizione, immediatamente dopo l'iniezione, per
iscritto all’Ispettore Medico incaricato del prelievo antidoping.
D. Corticosteroidi
Grazie alle loro proprietà antinfiammatorie, i corticosteroidi naturali e
sintetici vengono usati per la cura di numerosi disturbi. Se somministrati in
modo sistematico essi influenzano la produzione naturale di corticosteroidi da
parte dell'organismo. I corticosteroidi possono causare tali cambiamenti di
umore, tra cui l'euforia ed altri effetti collaterali, cosicché la relativa
somministrazione, ad eccezione dell'uso topico, richiede un attento controllo
medico. Poiché era noto in alcuni sport l'uso non terapeutico di
corticosteroidi assunti per via orale, rettale, intramuscolare e addirittura
endovenosa, si è cercato di limitare il loro impiego durante le competizioni.
Tuttavia, si è rivelato necessario adottare misure più rigorose, elaborate in
maniera tale da non interferire con l'uso medico appropriato dei
corticosteroidi, comunque al di fuori dell'attività sportiva agonistica e non
agonistica.
L'uso sistemico dei corticosteroidi è vietato.
E' consentito esclusivamente:
A. per uso topico (anale, otoiatrica, dermatologico, nasale ed
oftalmologico), ma non rettale
B. mediante inalazione
C. mediante iniezioni intra-articolari o locali
I medici di squadra che hanno somministrato ad un atleta
corticosteroidi mediante inalazione o tramite iniezioni locale od
intra-articolare, sono tenuti a consegnare certificazione scritta, all'ispettore
medico designato per il controllo antidoping, relativamente agli atleti
sorteggiati per il controllo stesso.
E. Beta-bloccanti
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di beta-bloccanti:
acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo,
nadololo, oxprenololo, propanololo, sotalolo.e sostanze affini
E’ prevista la ricerca dei beta-bloccanti. I risultati dei
controlli possono comportare l'applicazione di sanzioni.
ARTICOLO IV
Eccettuato quanto diversamente disposto nel Codice Medico del
CIO, la accertata presenza di un qualsiasi quantitativo di sostanze appartenenti
alle citate classi A (stimolanti), B (narcotici), C (agenti anabolizzanti), D
(diuretici) ed E (ormoni peptidici, mimetici ed analoghi) di cui all'articolo 1,
riscontrate a seguito di controllo effettuato in occasione di una competizione,
costituirà un definitivo ed irrevocabile caso di doping.
ARTICOLO V
I controlli "fuori gara,, (out-of-competition) hanno l'unico obiettivo
di scoprire la presenza di sostanze proibite appartenenti alla classe C (agenti
anabolizzanti), D (diuretici) ed E (ormoni peptidici, mimetici ed analoghi) di
cui all'Articolo I.
Nel quadro dei controlli "fuori gara", ed ai fini dell'applicazione
del Codice Medico del CIO, i soli risultati positivi che saranno presi in
considerazione riguarderanno le predette classi di sostanze proibite ed altresì
le manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche di cui alla classe B
dell'Articolo II.
SINTESI DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SOSTANZE CHE
NECESSITANO DI NOTIFICA SCRITTA DA PARTE DEL MEDICO
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SOSTANZE
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USO VIETATO
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USO CONSENTITO
PREVIA NOTIFICA
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USO CONSENTITO
SENZA NOTIFICA
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Beta-agonisti selettivi*
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- Orale
- Iniezione sistemica
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Corticosteroidi
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- Orale
- Iniezione sistemica
- Rettale
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- Anale, otoiatrica, dermatologica, inalazione, nasale,
oftalmologica
- Iniezioni locali e intra-articolari***
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Anestetici locali**
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- Uso odontoiatrico
- Iniezioni locali e intra-articolari***
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Insulina
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- Per uso terapeutico nel trattamento del diabete
insulino-dipendente
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* salbutamolo, salmeterolo, terbutalina; tutti gli altri
beta-agonisti sono vietati
** ad eccezione della cocaina, che è vietata
*** è necessario provvedere alla consegna della
certificazione di tali sostanze all’Ispettore Medico incaricato del prelievo
antidoping.
Per i farmaci che prevedono notifica preventiva questa deve
essere inviata alla Commissione Antidoping della FIP nel momento in cui sono
utilizzati. In caso di controllo antidoping andranno in ogni caso dichiarati i
farmaci assunti e riportati nel verbale di prelievo da parte dell'Ispettore
medico.
CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI I LABORATORI
ACCREDITATI DAL CIO SONO TENUTI A COMUNICARE I RISCONTRI
RELATIVI
A SPECIFICHE SOSTANZE
CAFFEINA >12 microgrammi/millilitro
CARBOSSI-THC >15 nanogrammi/millilitro
CATINA >5 microgrammi/millilitro
EFEDRINA >5 microgrammi/millilitro
EPITESTOSTERONE >200 nanogrammi/millilitro
METILEFEDRINA >5 microgrammi/millilitro
MORFINA >1 microgrammi/millilitro
FENILPROPANOLAMINA >10 microgrammi/millilitro
PSEUDOEFEDRINA >10 microgrammi/millilitro
RAPPORTO T/E >6
ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE
ATTENZIONE:
Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite.
Molte sostanze che non risultano incluse nell'elenco sono da considerarsi
comunque vietate, in quanto rientranti nella definizione ".... e sostanze
affini".
A tutti gli atleti si raccomanda di assumere soltanto medicinali prescritti
dal medico sociale e di accertarsi che i farmaci contengano esclusivamente
sostanze che non sono vietate dalla Commissione Medica del CIO o dai Regolamenti
FIBA e FIP.
Nel caso in cui ad un atleta fosse richiesto di sottoporsi ad un controllo
antidoping, tutti i medicinali ed i farmaci assunti o somministrati nei sette
giorni precedenti dovranno essere riportati sul verbale ufficiale di controllo
antidoping.
STIMOLANTI
amfepramone, amfetamina, amifenazolo, amineptina,
bambuterolo, bromantan, caffeina, carfedon, catina, cocaina, cropropamide,
crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina,
fencamfamina, fenetillina, fenfluramina, fendimetrazina, fentermina, fenilefrina,
fenilpropanolamina, foledrina, formoterolo, mefenorex,
mefentermina, mesocarbo, metamfetamina, metilenediossiamfetamina, metilefedrina,
metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina,
paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano,
propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo,
selegilina, stricnina, terbutalina.
NARCOTICI
buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone,
morfina, pentazocina,
petidina.
AGENTI ANABOLIZZANTI
androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, boldenone,
clenbuterolo, clostebol, danazolo, deidroclormetiltestosterone,
deidroepiandrosterone (DHEA), deidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo,
fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone,
metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone,
nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19norandrosteneidione, noretandrolone,
ossandrolone, ossimesterone, ossimetolone, reproterolo, salbutamolo,
salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.
DIURETICI
acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide,
bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide,
mannitolo, mersalile, spironolactone, triamterene.
AGENTI MASCHERANTI
bromantan, diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid.
ORMONI PEPTIDICI, MIMETICI E ANALOGHI
critropoietina (EPO), ACTH, hCG, hGH, insulina, LH.
BETA-BLOCCANTI
acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo,
bisoprololo, bunololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo,
propranololo, sotalolo.
ALLEGATO 2
MODULO DI NOTIFICA
Da:
......................................................................................................................................
A:
.......................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara di dover somministrare per motivi medici a:
Nome dell'atleta:
................................................................................................................
Società Sportiva:
................................................................................................................
Nome della sostanza:
..........................................................................................................
Dosaggio e modalità di somministrazione:
.........................................................................
.............................................................................................................................................
Durata della somministrazione:
...........................................................................................
Diagnosi:
...........................................................................................................................
Data:
.................................................................................................................................
Nome del medico sociale:
..................................................................................................
Firma:
...............................................................................................................................
In caso di controllo antidoping, l’atleta dovrà dichiarare
tutti i farmaci assunti affinché siano riportati sul verbale di prelievo da
parte dell’Ispettore Medico. L’atleta dovrà altresì dichiarare
l’eventuale deposito di notifiche preventive presso la Commissione Medica
Federale o consegnare duplicato delle medesime notifiche perchè siano allegate
al verbale di prelievo.
ALLEGATO 3
CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver somministrato per motivi medici a:
Nome dell'atleta:
................................................................................................................
Società Sportiva:
................................................................................................................
Nome della sostanza:
..........................................................................................................
Dosaggio e modalità di somministrazione:
.........................................................................
.............................................................................................................................................
Durata della somministrazione:
...........................................................................................
Diagnosi:
...........................................................................................................................
Data:
.................................................................................................................................
Nome del medico sociale:
..................................................................................................
Firma:
...............................................................................................................................
Questo modulo dovrà essere consegnato in doppia copia in
caso di controllo antidoping all’Ispettore Medico designato per
l’inserimento nella busta contenente il verbale di prelievo indirizzato alla
F.I.P. ed all’U.C.A.A.. L’atleta deve comunque dichiarare all’Ispettore
Medico i farmaci assunti.

info@doctormuscle.com